La mobilità tra Fondi Interprofessionali è stata istituita a seguito dell’emanazione della Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis a cui l’INPS ha dato attuazione con la Circolare n. 107 dell’1/10/2009, in cui ne indica le modalità operative. Le aziende interessate alla mobilità (portabilità delle risorse da un Fondo a un altro) dovranno inserire, nella denuncia contributiva, il codice di revoca “REVO” e/o “REDI” del Fondo precedente scelto e, contestualmente, anche il codice del nuovo Fondo a cui aderire (FARC su Uniemens NetInps per le aziende non agricole o FONARCOM su piattaforma POSAGRI per le aziende agricole). In caso di spostamento tra Fondi Interprofessionali, il Fondo di provenienza deve trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% del totale dei contributi versati nel triennio precedente (al netto del prelievo governativo) meno l’ammontare eventualmente già utilizzato dall’impresa per finanziare propri piani formativi. Non è ammessa la portabilità per importi da trasferire inferiori a tremila Euro e/o relativa ad aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccola impresa.[/caption]
In attuazione della normativa vigente, FonARCom ha adottato il Regolamento Portabilità.